MODIFICA ALL'ART. 32 COSTITUZIONE IN MATERIA DI DIRITTO ALLA SALUTE
All'art. 32 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
al primo comma, le parole ''e interesse della collettività,'' sono soppresse;
il secondo comma è sostituito dal seguente: ''Nessuno può essere obbligato, direttamente o indirettamente, ad un determinato trattamento sanitario, diagnostico o terapeutico';
è aggiunto il seguente terzo comma: ''Nessuno può, in nessun caso, violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana, né sottoporre alcuno a trattamenti sanitari potenzialmente rischiosi per la salute dell'individuo. Sono vietati i trattamenti sanitari obbligatori collettivi o generalizzati, anche di natura preventiva''.
MODIFICA ALL'ART. 75 COSTITUZIONE E ALLA LEGGE COSTITUZIONALE 25/05/1970 N.352 IN MATERIA DI REFERENDUM
All'art.75 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
al primo comma le parole ''cinquecentomila elettori'' sono sostituite dalle parole ''cinquantamila elettori residenti in almeno cinque regioni diverse, in misura non inferiore a mille per ogni Regione'';
al secondo comma le parole '', di autorizzazione a ratificare trattati internazionali'' sono soppresse;
al quarto comma le parole ''se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e'' sono soppresse; alla fine del comma sono inserite le seguenti parole: ''Le schede bianche o nulle non concorrono alla determinazione del risultato della consultazione''.
Alla Legge costituzionale del 25/05/1970 n.352 sono apportate le seguenti modificazioni:
all'art. 3, comma 1, le parole ''cinquecentomila elettori,'' sono sostituite dalle parole ''cinquantamila elettori residenti in almeno tre regioni diverse, in misura non inferiore a mille per ogni Regione'';
all'art. 7 comma 1, la parola ''cinquecentomila'' è sostituita dalla parola ''cinquantamila'';
all'art.8, comma 6, dopo le parole ''ai quali appartengono i sottoscrittori'' e prima delle parole ''che ne attestano la iscrizione nelle liste'' è inserito il seguente inciso ''-nella misura del 10% delle firme raccolte estratte a campione -''; dopo le parole ''in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.'' sono inserite le seguenti parole ''I certificati sono richiesti dall'ufficio centrale per il referendum della Corte di Cassazione''.
all'art. 9, comma 1, le parole ''e dei certificati elettorali'' sono soppresse;
all'art.13, comma 2, le parole ''500mila elettori'' sono sostituite dalle parole ''cinquantamila elettori'';
all'art.27, comma 1, le parole ''500mila elettori'' sono sostituite dalle parole ''cinquantamila elettori'';
all'art. 28, comma 1, le parole ''e dei certificati elettorali'' sono soppresse;
l'art. 31 è abrogato;
all'art. 33, comma 1, le parole ''non oltre il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la predetta ordinanza e' stata pronunciata'', sono sostituite dalle parole ''non oltre 30 giorni dopo la comunicazione della predetta ordinanza''; al comma 4, le parole ''il 10 febbraio'' sono sostituite dalle parole ''30 giorni dal giorno della deliberazione in camera di consiglio'';
all'art.34, comma 1, le parole ''una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno'' sono sostituite dalle parole ''una domenica ed un lunedì entro due mesi dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale''; al terzo comma la parola ''365°'' è sostituita dalla parola ''30°'';
all'art.36, comma 1, le parole ''all'accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto,'' sono soppresse.
MODIFICA ALL'ART. 135 COSTITUZIONE IN MATERIA DI NOMINA DEI GIUDICI DELLA CORTE COSTITUZIONALE E FORMAZIONE DI ELENCHI
All'art.135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
il primo comma è sostituito dal seguente: ''La Corte costituzionale è composta di quindici giudici eletti dai cittadini a suffragio universale diretto'';
il secondo comma è sostituito dal seguente: ''I giudici sono scelti tra i magistrati anche a riposo della giurisdizione superiore ordinaria, i professori universitari di ruolo in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio, iscritti su domanda degli interessati in apposito elenco costituito entro 6 mesi prima di ciascuna elezione'';
al terzo comma la parola ''nove'' è sostituita dalla parola ''sei''; le parole ''e non possono essere nuovamente nominati'' sono sostituite dalle parole ''e possono essere rieletti dai cittadini'';
al comma 4 la parola ''termine'' è sostituita da ''mandato''; dopo la parola ''mandato'' sono inserite la seguenti parole '', in caso di mancata rielezione''; alla fine della frase è aggiunta la seguente parte: ''In caso di cessazione anticipata delle funzioni di uno o più giudici subentrano i primi non eletti, sino alla copertura delle cariche rimaste vacanti e sino alla scadenza del mandato in corso'';
al comma 7 le parole ''che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari'' sono sostituite dalla seguente parte: ''compilato ogni sei anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari e contestualmente a tale nomina''.
Per la sottoscrizione è possibile presentarsi entro il 16 ottobre 2023, muniti di un documento d'identità in corso di validità, presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico in Piazza Sant'Ignazio n. 1 ed apporre la propria firma.