Gli statuti, nel rispetto di quanto stabilito possono fissare il numero degli Assessori ovvero il numero massimo degli stessi.
Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti gli Assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere.
Nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad Assessore di cittadini non facenti parte del Consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere.
Fino all'adozione delle norme statutarie, la Giunta Comunale composta da un numero di Assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:
- non superiore a 4 nei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
- non superiore a 6 nei Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 100.000 abitanti;
- non superiore a 10 nei Comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti;
- non superiore a 12 nei Comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti;
- non superiore a 14 nei Comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti;
- non superiore a 16 nei Comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti.
La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune o della Provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2 del TUEL, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco o degli Organi di decentramento; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
È, altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.